Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attivita' sportive, intensificheranno la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, favoriranno la promozione di contatti diretti tra i comitati olimpici internazionali, federazioni, associazioni, unioni e squadre dei due Paesi, favoriranno lo stabilimento della collaborazione diretta tra studiosi ed esperti per lo scambio di informazioni scientifico-metodologiche e sportivo-mediche del settore della cultura fisica e dello sport.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art14 · fonte del testo