Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 17 saranno realizzate dai due Paesi su base di reciprocita' e nei limiti della disponibilita' delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art16 · fonte del testo