[1]Trattamento nazionale

[2]Ciascuna delle parti riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformita' all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante(4).

[3]--------- (4) Le parti riconoscono che l'articolo 158 del capo 6 (Eccezioni relative alle merci) del titolo II si applica anche al presente articolo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art85 · fonte del testo