[1]Operazioni di transito

[2]1. Le parti garantiscono la liberta' di transito attraverso i loro territori conformemente ai principi dell'articolo V del GATT 1994. 2. Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme. 3. Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, ciascuna parte riserva al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio. 4. Conformemente ai principi dell'articolo V del GATT 1994 le parti si avvalgono di regimi che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza l'imposizione di dazi doganali, diritti di transito o altri oneri relativi al transito, ad eccezione delle spese di trasporto o di oneri commisurati alle spese amministrative determinate dal transito o al costo dei servizi prestati. 5. Le parti promuovono e attuano regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali. 6. Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorita' e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e promuovere la cooperazione transfrontaliera.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art119 · fonte del testo