[1]Societa' dell'informazione

[2]1. Le parti concordano che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono settori chiave in una societa' moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per il passaggio armonioso alla societa' dell'informazione. La cooperazione in questo settore contribuisce a delineare un solido quadro normativo e tecnologico e a favorire lo sviluppo di queste tecnologie; contribuisce altresi' all'elaborazione di politiche tendenti a ridurre il divario digitale e a sviluppare le capacita' umane, a fornire un accesso inclusivo ed equo alle tecnologie dell'informazione e ad ottimizzare l'uso di queste tecnologie per la prestazione di servizi. La cooperazione sostiene anche l'attuazione di queste politiche e contribuisce a migliorare l'interoperabilita' dei servizi di comunicazione elettronica. 2. La cooperazione in questo settore mira a promuovere:

  • a)il dialogo e lo scambio di esperienze su temi politici e normativi connessi alla societa' dell'informazione, quali l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in ambiti come l'e-government, l'apprendimento elettronico e la sanita' elettronica, nonche' su politiche finalizzate alla riduzione del divario elettronico;
  • b)lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche circa lo sviluppo e la realizzazione di applicazioni di e-government;
  • c)il dialogo e lo scambio di esperienze sullo sviluppo del commercio elettronico, sulla firma elettronica e sul telelavoro;
  • d)lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione;
  • e)progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • f)lo sviluppo dell'utilizzo dell'Academic Advanced Network (rete accademica avanzata), ovvero la ricerca di soluzioni a lungo termine in grado di garantire l'autosostenibilita' della rete REDClara.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art75 · fonte del testo