[1]Istruzione e formazione

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione ha, la finalita' di:

  • a)promuovere un accesso equo all'istruzione per tutti, giovani, donne, anziani, popoli indigeni e minoranze compresi, con un'attenzione particolare per i segmenti piu' vulnerabili e marginali della societa';
  • b)migliorare la qualita' dell''istruzione, considerando prioritaria l'istruzione di base primaria;
  • c)innalzare il tasso di completamento dell'istruzione primaria e ridurre l'abbandono scolastico nell'istruzione secondaria obbligatoria;
  • d)migliorare l'apprendimento non formale;
  • e)migliorare le infrastrutture e le attrezzature dei centri di istruzione esistenti;
  • f)promuovere l'istruzione dei popoli indigeni, compresa l'istruzione interculturale bilingue;
  • g)promuovere l'istruzione superiore, la formazione professionale e l'apprendimento permanente. 2. Le parti convengono inoltre di incoraggiare:
  • a)la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore delle parti e lo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari attraverso i programmi esistenti;
  • b)le sinergie tra gli istituti di istruzione superiore e i settori pubblico e privato in ambiti concordati, al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro. 3. Le parti convengono di prestare particolare attenzione all'ulteriore sviluppo dello spazio della conoscenza UE-ALC e ad iniziative quali lo spazio comune dell'istruzione superiore UE-ALC, soprattutto nell'ottica di incoraggiare la condivisione e lo scambio di esperienze e di risorse tecniche.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art43 · fonte del testo