[1]Occupazione e protezione sociale

[2]1. Le parti convengono di cooperare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a:

  • a)garantire a tutti un lavoro dignitoso;
  • b)creare mercati del lavoro piu' inclusivi e ben funzionanti;
  • c)estendere la copertura della protezione sociale;
  • d)scambiare le migliori pratiche in tema di mobilita' dei lavoratori e trasferimento dei diritti a pensione;
  • e)favorire il dialogo sociale;
  • f)garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro contenuti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e noti come norme fondamentali del lavoro, in particolare per quanto concerne la liberta' di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e alla non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile, la parita' di trattamento tra uomini e donne;
  • g)affrontare le questioni connesse all'economia informale;
  • h)prestare una particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione;
  • i)sviluppare la qualita' delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale;
  • j)migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro;
  • k)stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialita' rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di piccole e medie imprese e agevolando l'accesso al credito e alla microfinanza. 2. Le attivita' possono essere svolte a livello nazionale, regionale e interregionale, tra l'altro attraverso la realizzazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche, la condivisione di dati sulla base di strumenti e indicatori statistici confrontabili e contatti tra le organizzazioni delle parti sociali.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art42 · fonte del testo