[1]Costi

[2]1. Tutti i costi della procedura di mediazione sono ripartiti in parti uguali tra le parti della procedura. Per costi si intendono il compenso del mediatore, le sue spese di trasporto, vitto e alloggio, e tutte le spese amministrative generali della procedura di mediazione conformemente alla richiesta di rimborso delle spese presentata dal mediatore. 2. Il mediatore tiene un registro completo e dettagliato di tutte le spese sostenute e presenta alle parti della procedura una richiesta di rimborso delle spese con i relativi documenti giustificativi. 3. Il Consiglio di associazione stabilisce i costi ammissibili, il compenso e le indennita' da corrispondere al mediatore.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art337 · fonte del testo