[1]Avvio della procedura

[2]1. Una parte puo', in qualunque momento, chiedere per iscritto che l'altra parte partecipi a una procedura di mediazione. La richiesta descrive la questione in modo sufficientemente dettagliato da illustrare chiaramente la misura interessata e i suoi effetti sugli scambi. 2. La parte cui e' rivolta la richiesta la considera favorevolmente e fornisce una risposta scritta entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. 3. Prima della scelta del mediatore a norma dell'articolo 331, le parti della procedura si adoperano in buona fede per pervenire a un accordo mediante negoziati diretti e dispongono per questo di un termine di venti giorni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art330 · fonte del testo