[1]Attuazione di una soluzione concordata

[2]1. Quando le parti della procedura si siano accordate su una soluzione per rimuovere gli ostacoli agli scambi causati dalla misura oggetto della procedura, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per darle sollecita attuazione. 2. Le misure o le iniziative prese per dare attuazione alla soluzione concordata sono regolarmente comunicate per iscritto dalla parte che le prende all'altra parte e al comitato di associazione. L'obbligo cessa una volta che la soluzione reciprocamente soddisfacente sia stata adeguatamente e compiutamente attuata.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art333 · fonte del testo