[1]Ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica, anche in termini di decentramento

[2]1. Le parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore e' il miglioramento dei loro quadri giuridici e istituzionali, in particolare sulla base delle migliori pratiche. Cio' comporta, tra l'altro, l'ammodernamento e la riforma della pubblica amministrazione, anche attraverso lo sviluppo di capacita', per appoggiare e consolidare i processi di decentramento e sostenere le trasformazioni organizzative derivanti dall'integrazione regionale. Una particolare attenzione e' riservata all'efficienza organizzativa e alla prestazione di servizi ai cittadini, come pure a una buona e trasparente gestione delle risorse pubbliche e alla responsabilita'. 2. La cooperazione in questo ambito puo' riguardare programmi e progetti nazionali e regionali volti a sviluppare capacita' di elaborazione politica, di attuazione e valutazione delle politiche pubbliche, nonche' a rafforzare il sistema giudiziario, promuovendo nel contempo la partecipazione della societa' civile.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art31 · fonte del testo