[1]Democrazia e diritti umani

[2]1. Le parti cooperano per garantire il pieno rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le liberta' fondamentali, che sono universali, indivisibili, interconnessi e interdipendenti, e per costruire e rafforzare la democrazia. 2. La cooperazione comprende, tra l'altro:

  • a)l'attuazione efficace degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e delle raccomandazioni che discendono dai comitati istituiti in virtu' di convenzioni internazionali (treaty bodies) e da procedure speciali;
  • b)l'integrazione della promozione e della protezione dei diritti umani nelle politiche nazionali e nei piani di sviluppo;
  • c)il rafforzamento delle capacita' di applicazione dei principi e delle pratiche democratici;
  • d)l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione sui temi della democrazia e dei diritti umani;
  • e)la sensibilizzazione e l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e cultura della pace;
  • f)il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle istituzioni che si occupano di diritti umani, nonche' dei quadri giuridici e istituzionali preposti alla promozione e alla protezione dei diritti umani;
  • g)l'elaborazione di iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art29 · fonte del testo