[1]Cooperazione statistica

[2]1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di migliori metodi e programmi statistici conformi alle norme internazionalmente riconosciute, in particolare in materia di raccolta, trattamento, controllo di qualita' e diffusione delle statistiche, allo scopo di sviluppare indicatori che consentano una migliore comparabilita' tra le parti, cosi' da consentire loro di utilizzare i reciproci dati statistici relativi agli scambi di merci e di servizi, agli investimenti esteri diretti e, piu' in generale, a qualsiasi settore disciplinato dal presente accordo e descrivibile in termini statistici. Le parti riconoscono l'utilita' della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi. 2. La cooperazione in questo settore ha come finalita':

  • a)lo sviluppo di un sistema statistico regionale a sostegno delle priorita' di integrazione regionale concordate tra le parti;
  • b)la cooperazione riguardante le statistiche in materia di scienza, tecnologia e innovazione. 3. Questa cooperazione potrebbe tra l'altro comprendere scambi tecnici, anche di scienziati, tra gli istituti statistici delle Repubbliche della parte AC e degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e, se del caso, compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi e interpretazione dei dati, nonche' l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art28 · fonte del testo