[1]Marchi notori

[2]L'articolo 6-bis della convenzione di Parigi si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non identici o simili a quelli identificati da un marchio notorio, purche' l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio e purche' esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio. Resta inteso che le parti possono applicare questa protezione anche ai marchi notori non registrati.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art240 · fonte del testo