[1]Relazione con i marchi

[2]1. Le parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 210, paragrafo 1, relativamente a un'indicazione geografica protetta riguardante prodotti identici o simili, purche' la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel loro territorio. 2. Fatti salvi i motivi per negare la protezione delle indicazioni geografiche previsti nella sua legislazione interna, nessuna delle parti e' tenuta a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identita' del prodotto.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art211 · fonte del testo