[1]Nazione piu' favorita e trattamento nazionale

[2]Conformemente agli articoli 3 e 4 dell'accordo TRIPS e fatte salve le eccezioni in essi contemplate, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte:

  • a)un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprieta' intellettuale; e
  • b)i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' da essa accordati ai cittadini di qualsiasi altro paese per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art230 · fonte del testo