L'esenzione da qualsiasi diritto doganale, imposta, tassa o contributo per l'importazione del materiale destinato rispettivamente al Centro di studi italiani di Zurigo e all'Istituto svizzero di Roma, rimane regolata dalle norme in vigore nei rispettivi ordinamenti delle Alte Parti Contraenti.

Testo vigente dal 6 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;139~art3 · fonte del testo