Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio nonche' del mobilio scolastico (esclusi i mezzi tecnici ausiliari, macchine, ecc. ed il materiale tecnico d'uso destinati a corsi di addestramento o a corsi di cultura, generale postscolastici organizzati in modo regolare, autorizzati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche, sentite le competenti autorita' locali e ufficialmente riconosciuti dalle autorita' del Paese d'importazione, per cittadini italiani in Svizzera e per cittadini svizzeri in Italia, a condizione che tali corsi non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese di importazione.

Testo vigente dal 6 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-30;139~art2 · fonte del testo