[1]Ambito di applicazione

[2]1. Le disposizioni degli articoli da 11.9 a 11.14 si applicano alle sovvenzioni sulle merci, ad eccezione delle sovvenzioni al settore della pesca, delle sovvenzioni relative ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e delle altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura. 2. Le Parti si adoperano per quanto possibile al fine di stabilire regole applicabili alle sovvenzioni ai servizi, tenendo conto degli sviluppi a livello multilaterale, e al fine di scambiare informazioni su richiesta di una delle Parti. Le Parti convengono di avere un primo scambio di opinioni circa le sovvenzioni ai servizi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1115 · fonte del testo