1. Le Parti Contraenti converranno sulla creazione di una Commissione mista al fine di stabilire e di controllare le modalita' di attuazione del presente Accordo e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente nella Repubblica Socialista del Vietnam e nella Repubblica italiana. 2. La Commissione Mista sara' costituita dai rappresentanti di entrambi i Governi.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;138~accordo-art4 · fonte del testo