1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto al fine di stabilire e di controllare le modalita' di realizzazione del presente Accordo e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Malesia e nella Repubblica italiana. 2. Il Comitato Congiuntivo sara' costituito dai rappresentanti di entrambi i Governi.

Testo vigente dal 23 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;105~accordo-art4 · fonte del testo