1. Tutte le iscrizioni da trascrivere sul modulo saranno scritte in caratteri latini e in stampatello; potranno inoltre essere redatte nei caratteri della lingua dell'autorita' richiedente. 2. Qualora l'autorita' richiedente o l'autorita' richiesta non sia in grado di compilare una casella o parte di essa, detta casella o parte di essa dovra' essere sbarrata.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;138~convenzione-art4 · fonte del testo