[1]Articolo XIII

[2](1) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualita' ricavate da fonti situate in Italia da persone fisiche residenti del Regno Unito e soggette ad imposta nel Regno Unito sulle medesime, sono esenti da imposta in Italia. (2) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualita', ricavate da fonti situate nel Regno Unito da persone fisiche residenti dell'Italia e soggette ad imposta in Italia sulle medesime, sono esenti da imposta nel Regno Unito. (3) In questo articolo: (a) Il termine "pensione" designa i pagamenti periodici fatti in corrispettivo di passati servizi o quale compenso per lesioni riportate; (b)Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato e determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in danaro.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxiii · fonte del testo