[1]Denuncia

[2]La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da una delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;137~convenzione-art14 · fonte del testo