[1]Denuncia

[2]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la convenzione cessera' di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sui periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 marzo 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~convenzione-art29 · fonte del testo