[1]Risoluzione delle controversie

[2]Le autorita' competenti delle Parti contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

Testo vigente dal 22 luglio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;137~convenzione-art11 · fonte del testo