[1]Disposizioni di attuazione

[2]1. Le Parti contraenti adottano la normativa necessaria per conformarsi e dare applicazione ai termini della presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti assicurano che le rispettive autorita' competenti adottino i provvedimenti amministrativi e attuativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 22 luglio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;137~convenzione-art10 · fonte del testo