[1]in materia delle questioni di genere

[2]Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito contribuira' a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi intesi a garantire, migliorare ed espandere la partecipazione paritaria e le pari opportunita' tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuira' inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie per esercitare pienamente i loro diritti fondamentali.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art44 · fonte del testo