[1]della societa' civile alla cooperazione

[2]1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della societa' civile al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo fattivo con essa. 2. Nel rispetto delle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative, la societa' civile puo':

  • a)essere consultata durante l'iter decisionale a livello nazionale nel rispetto dei principi democratici;
  • b)essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
  • c)beneficiare di risorse finanziarie, se cio' e' ammesso dalle normative nazionali di ciascuna Parte, e di sostegno al consolidamento delle capacita' nei settori critici;
  • d)partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art43 · fonte del testo