[1]Agricoltura e sviluppo rurale

[2]1.Le parti convengono di incoraggiare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale. 2.I settori in cui la cooperazione puo' essere presa in considerazione comprendono, tra l'altro, la politica agricola e di sviluppo rurale, le indicazioni geografiche, la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli e l'agricoltura sostenibile.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art50 · fonte del testo