[1]Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto

[2]Le parti convengono di:

  • a)promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali;
  • b)collaborare e coordinarsi, ove opportuno e anche con paesi terzi, per la promozione pratica dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto;
  • c)incoraggiare la partecipazione ai rispettivi sforzi per promuovere la democrazia, anche attraverso l'istituzione di misure intese a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazione elettorale.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art4 · fonte del testo