[1]Dialogo politico

[2]1.Le parti convengono di rafforzare il loro dialogo politico regolare. 2.Il dialogo politico ha l'obiettivo di:

  • a)promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali;
  • b)rafforzare gli approcci comuni delle parti e individuare possibilita' di cooperazione nell'ambito delle sfide e delle questioni mondiali e regionali. 3.Il dialogo tra le parti si svolge in particolare nelle seguenti forme:
  • a)consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, da tenersi ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario;
  • b)consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale, comprese consultazioni a livello dei ministri degli Esteri, e riunioni ministeriali in materia di commercio e altre questioni stabilite dalle parti, che si svolgono in date e luoghi stabiliti dalle parti;
  • c)riunioni periodiche a livello di alti funzionari, che si terranno, come opportuno, riguardo a questioni bilaterali, politica estera, sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, commercio, cooperazione allo sviluppo, cambiamento climatico e altre questioni, come stabilito dalle parti;
  • d)dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;
  • e)scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento dell'Australia e il Parlamento europeo.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art3 · fonte del testo