[1]Cooperazione nell'attivita' di contrasto

[2]Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e sconfiggere le minacce costituite per entrambe dalla criminalita' transnazionale. La cooperazione puo' attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attivita' di contrasto e di ogni altro tipo di attivita' congiunta e di assistenza concordato tra le parti.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art33 · fonte del testo