[1]Lotta contro la criminalita' informatica

[2]1.Le parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalita' ad alta tecnologia, informatica e elettronica, e la diffusione di contenuti illegali su internet, compreso il materiale terroristico, mediante lo scambio di informazioni ed esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani, nei limiti della propria competenza. 2.Le parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalita' informatica, delle indagini sulla criminalita' informatica e della scienza forense digitale. 3.Le parti promuovono la convenzione di Budapest sulla criminalita' informatica quale standard mondiale in materia di lotta contro la criminalita' informatica a tutti i livelli appropriati.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art36 · fonte del testo