[1]Fiscalita'

[2]1.Al fine di rafforzare e sviluppare le attivita' economiche tenendo conto nel contempo della necessita' di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalita', compresi la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose. 2.Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti collaborano, anche mediante opportuni consessi internazionali, al fine di migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo, nel rispetto dei principi di buon governo di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art25 · fonte del testo