[1]Cooperazione finanziaria

[2]1.In sede di attuazione di programmi di aiuto nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti cooperano per prevenire e lottare contro le irregolarita', la frode, la corruzione o qualsiasi altra attivita' illecita a danno degli interessi finanziari delle parti. 2.A tal fine, le autorita' competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore, e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni. 3.L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorita' australiane possono convenire di estendere la cooperazione nell'ambito delle attivita' antifrode, anche tramite la conclusione di accordi operativi.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art59 · fonte del testo