Le persone la cui testimonianza e' richiesta saranno invitate a comparire mediante semplice avviso; se esse si rifiutano di ottemperare a detto avviso, l'autorita' richiesta dovra' usare i mezzi di costrizione previsti dalla legge del proprio Stato.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art27 · fonte del testo