Archivi e Comunicazioni (a) Gli archivi dell'Agenzia saranno inviolabili, a prescindere da dove possano essere situati. (b) Alle comunicazioni ufficali dell'agenzia sara' accordato - da parte di ciascun membro lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni ufficiali della Banca.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art46 · fonte del testo