Banche depositarie delle attivita' Ogni membro designera' la propria banca centrale quale banca depositaria presso la quale l'Agenzia potra' mantenere i propri beni nella valuta del paese membro o altre sue disponibilita' e, in mancanza di una banca centrale, designera' all'uopo un altro istituto accettabile per l'Agenzia.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art37 · fonte del testo