Obiettivi e finalita'. Obiettivo dell'Agenzia sara' di favorire il flusso di investimenti a fini produttivi tra i paesi membri ed in particolare verso i paesi membri in via di sviluppo, integrando in tale maniera le attivita' della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata "Banca"), della Internazional Finance Corporation e di altre istituzione finanziarie internazionali per il finanziamento dello sviluppo. Per attuare il proprio obiettivo, l'Agenzia: (a) rilascera' garanzie, ivi comprese l'assicurazione reciproca e la riassicurazione, contro i rischi non commerciali relativi ad investimenti effettuati in un paesi membro di altri paesi membri; (b) svolgera' le opportune attivita' complementari per promuovere il flusso di investimenti verso e tra i paesi membri in via di svlippo; (c) esercitera' altri poteri accessori, necessari o auspicabili per la realizzazione del proprio obiettivo. L'Agenzia seguira' le disposizioni del presente articolo in tutte le sue decisioni.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art2 · fonte del testo