Rapporti con enti nazionali e regionali L'Agenzia cooperera' ed integrera' l'opera di enti anzionali di paesi membri o di enti regionali la maggioranza del cui capitale sia posseduta da membri che svolgano attivita' analoghe a quelle dell'Agenzia, al fine di rendere piu' efficaci i rispettivi servizi e contribuire ad incrementare il flusso degli investimenti esteri. A tale fine, l'Agenzia potra' trattare con tali enti i dettagli di simile cooperazione, incluse in particolare le modalita' relative alla riassicurazione e co-assicurazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art19 · fonte del testo