Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 1 ottobre 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 254/2021

    Parametro
    23 dicembre 2021

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2021. Il Direttore…

    Art. 50 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 · Art. 9 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 · Art. 33 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2021-09-24;133~art1 · fonte del testo