Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 21 giugno 2021

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:2021-06-17;87~art1 · fonte del testo