Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinche' le donne, in condizione di parita' con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilita' di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art8 · fonte del testo