Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne e garantire loro, su una base di piena parita' con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art3 · fonte del testo