Senza pregiudizio per l'art. 5, 1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in relazione alla sparizione forzata adottera' ogni misura per assicurare che i termini della prescrizione:

  • a)siano sufficientemente ampi da risultare proporzionati alla gravita' di questo reato;
  • b)inizino a decorrere dal momento in cui il reato di sparizione forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di reato continuato; 2. Ciascuno Stato Parte garantisce il diritto ad un rimedio delle vittime della sparizione forzata durante il decorso della prescrizione.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art8 · fonte del testo