[1]sociale

[2]A partire dalla data in cui la Corte istituisce un sistema di sicurezza sociale, le persone di cui agli articoli 15, 16 e 17 saranno esenti da tutti i contributi obbligatori da versare ai sistemi di sicurezza sociale nazionale per i servizi resi alla Corte.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art27 · fonte del testo