(1) [Conferenze di revisione] Il presente atto puo' essere riveduto da conferenze diplomatiche delle parti contraenti. La convocazione di una conferenza diplomatica e' decisa dall'Assemblea. (2) [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, gli articoli da 22 a 24 e l'articolo 27 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall'Assemblea.

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~atto-di-ginevra-art26 · fonte del testo