[1]di esecuzione

[2](1) [Oggetto] Le modalita' di applicazione del presente atto sono stabilite in maniera dettagliata nel regolamento di esecuzione. (2) [Modifica di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione]

  • a)L'Assemblea puo' stabilire che determinate disposizioni del regolamento di esecuzione possano essere modificate soltanto all'unanimita' o soltanto con una maggioranza di tre quarti.
  • b)Perche' in futuro l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di tre quarti non si applichi piu' alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, e' richiesta l'unanimita'.
  • c)Perche' in futuro l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di tre quarti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, e' richiesta la maggioranza di tre quarti. (3) [Divergenze fra il presente atto e il regolamento di esecuzione] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le prime.

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~atto-di-ginevra-art25 · fonte del testo