[1]ARTICOLO IV Risarcimento per danni o perdite

[2]Gli investitori di una Parte Contraente che dovessero subire perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente dovuti a guerre o altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, riceveranno per cio' che concerne restituzioni, indennizzi, compensazioni o altro risarcimento, un trattamento adeguato e in ogni caso non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo. I pagamenti saranno liberamente trasferibili e si realizzeranno senza ingiustificato ritardo.

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-02-01;13~accordo-artiv · fonte del testo